Privacy e diritto d’ispezione al libro-soci: tutelati gli interessi dei piccoli azionisti


Rammentando che:

  • l’art. 2422 del Codice civile (Diritto d’ispezione dei libri sociali) riconosce agli azionisti il diritto di consultare e di ottenere copia integrale a proprie spese dei libri sociali;
  • l’art. 24, comma 1 del Dlgs 196/2003
stabilisce i casi in cui, per il trattamento di dati comuni e sempre previa informativa all’Interessato, il consenso non è richiesto: il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento (…) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; (…)

Vediamo come il Garante ha risolto il diniego da parte di un Spa all’accesso integrale al Libro soci nei confronti di un suo piccolo azionista, consentendo l’accesso ai soli nominativi, ma senza i recapiti, sostenendo di non poter fornire tali informazioni perché esse erano tutelate, in quanto dati personali, dal Codice della privacy.

Gli azionisti di una società per azioni hanno diritto di conoscere l’indirizzo e i dati degli altri soci, al fine di contattarli e di poter tutelare i propri legittimi interessi. La legge sulla privacy non limita la conoscibilità da parte degli azionisti dei dati personali contenuti nel libro soci e non si pone in contrasto con la trasparenza dell’attività societaria”

così ha disposto il Garante in data 26 marzo 2009. La decisione dell’Autorità assume particolare rilevanza in particolare per i piccoli azionisti.

L’interessato – in base al diritto d’ispezione garantito dal codice civile (art.2422) – aveva chiesto di consultare e di ottenere copia integrale digitale del libro soci, senza che venissero oscurati gli indirizzi dei soci-azionisti. La richiesta era motivata anche dalla volontà di poter eventualmente convocare l’assemblea e di esercitare i diritti di denuncia previsti dalla legge.

La società aveva invece consentito l’accesso solo ai nominativi contenuti nel libro-soci, ma senza i recapiti, sostenendo di non poter fornire tali informazioni perché esse erano tutelate, in quanto dati personali, dal Codice della privacy. L’azienda aveva peraltro aggiunto a sostegno della sua posizione l’impossibilità di richiedere il necessario esplicito consenso a tutti i quasi 700.000 soci interessati.

L’Autorità, con un provvedimento di cui è stato relatore Giuseppe Chiaravalloti, ha precisato quanto stabilito in un provvedimento adottato nel 2000, affermando che

“la legge sulla privacy non impedisce affatto al socio, nell’esercizio del suo potere d’ispezione, di poter accedere ai dati personali e agli indirizzi degli altri azionisti e di ottenere estratti del libro soci “a proprie spese”. L’accesso a tali informazioni, peraltro, essendo previsto da un preciso obbligo di legge, non richiede il consenso dei soci.”

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