Il Garante avvia una ricognizione delle attività di customer care e telemarketing fuori Ue
Cresce il fenomeno dei call center delocalizzati in Paesi al di fuori dell’Unione europea e il Garante privacy interviene a tutela dei cittadini italiani.
Con un provvedimento a carattere generale [doc. web n. 2724806], adottato al termine di una articolata istruttoria, il Garante ha ribadito le regole alle quali devono attenersi società e enti pubblici, che si avvalgono per le loro attività di customer care o di telemarketing di call center situati in Paesi dove non sono assicurate le garanzie previste dalla normativa comunitaria.
Il nuovo provvedimento ricorda le regole generali da rispettare per i trasferimenti di dati:
- autorizzazione del Garante,
- adozione di regole di condotta infragruppo (le cosiddette “binding corporate rules“, Bcr),
- sottoscrizione tra le parti delle clausole contrattuali tipo stabilite dalla Commissione europea o quelle già indicate in specifici ambiti di attività (ad.es. per il telemarketing).
Ma soprattutto introduce importanti novità.
- i titolari del trattamento (società e enti pubblici) che utilizzano tali call center dovranno infatti integrare l’informativa resa al momento del contatto con l’utente specificando anche la nazione dalla quale chiamano o rispondono;
- per le chiamate in entrata, in analogia a quanto previsto dalla normativa in vigore, i call center dovranno adottare apposite procedure per dare all’utente la possibilità di scegliere un operatore collocato sul territorio nazionale (ad es. deviando la telefonata o disponendo un successivo contatto da parte di un operatore italiano);
- d’ora in poi, inoltre, i titolari dal trattamento che intendono trasferire (o affidare) il trattamento di dati personali a un call center situato in Paesi extra Ue dovranno prima darne comunicazione al Garante, utilizzando un modello che sarà messo a disposizione sul sito dell’Autorità (www.garanteprivacy.it).
I call center che già operano in Pesi extra Ue dovranno invece informare il Garante entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta ufficiale.
Ciò consentirà di acquisire elementi utili a comprendere l’ampiezza di un fenomeno in continua espansione e permetterà all’Autorità di valutare la portata del trasferimento dei dati personali al di fuori dall’Unione europea per i trattamenti operati dai call center, anche al fine di intervenire con tempestività ed efficacia in caso di violazioni del Codice privacy.