Procedure semplificate per i mediatori, elevate garanzie per i dati sensibili e giudiziari delle parti
“Deflazionare il sistema giudiziario italiano rispetto al carico degli arretrati e al rischio di accumulare nuovo ritardo“, questa la finalità del nuovo istituto della mediazione civile e commerciale, approvato con il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2010, n. 53).
Col DLgs 28/2010 è, pertanto, stato reso obbligatorio avvalersi preliminarmente della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali per chi intenda esercitare in giudizio un’azione nelle materie di
- condominio,
- diritti reali,
- divisione,
- successioni ereditarie,
- patti di famiglia,
- locazione,
- comodato,
- affitto di aziende,
- risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità,
- contratti assicurativi, bancari e finanziari.
La gestione del procedimento di mediazione è affidata a organismi di mediazione costituiti da enti pubblici o privati che, all’atto della presentazione della domanda di mediazione, designano un mediatore o più mediatori ausiliari. La mediazione è, quindi, volta ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
Dati sensibili e giudiziari: due nuove autorizzazioni “ad hoc”
Col Provvedimento a carattere generale 21 aprile 2011 e due autorizzazioni “ad hoc” il Garante privacy ha semplificato procedure e adempimenti degli organismi di mediazione civile pubblici e privati che trattano dati sensibili e giudiziari mantenendo comunque elevato il livello di garanzia per i diritti e le libertà fondamentali delle parti coinvolte.
L’intervento del Garante si è reso necessario perché la mediazione comporta l’uso dei dati personali delle parti che si avvalgono della conciliazione e degli altri eventuali protagonisti coinvolti nel procedimento, anche di tipo sensibile (ad es. richieste di risarcimento del danno da responsabilità medica o diffamazione) e giudiziario (ad es. dati relativi a sentenze di condanna penale in base alle quali si può chiedere il risarcimento).
Le due autorizzazioni, valide fino al 30 giugno 2012, fissano i principi e le misure per il corretto trattamento dei dati.
- La prima dà il via libera agli organismi privati di mediazione a trattare i dati di natura sensibile delle parti coinvolte nella controversia oggetto di conciliazione.
- La seconda riguarda i dati giudiziari e autorizza gli organismi di mediazione pubblici e privati, il Ministero della giustizia e gli enti di formazione per la mediazione a trattare tali tipi di dati per la verifica dei requisiti di onorabilità di mediatori, soci, associati, rappresentanti degli organismi e degli enti privati.
Integrazione del Regolamento per i Soggetti pubblici
Per essere in regola con la normativa i soggetti pubblici che intendono costituire un organismo di mediazione dovranno quindi rispettare la normativa sulla privacy e aggiungere al proprio regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari un documento predisposto dall’Autorità in cui sono individuati
- i tipi di dati (stato di salute, vita sessuale, convinzioni politiche, condanne ecc.) e
- le operazioni eseguibili (raccolta presso l’interessato o presso terzi, elaborazione in forma cartacea o automatizzata ecc.).
Il regolamento, integrato dal documento, non dovrà essere così sottoposto nuovamente al parere del Garante.