Contratti telefonici: istruzioni privacy per l’uso

Verba manent…

Che anche la voce fosse un dato personale, non c’era alcun dubbio. Dubbi rimanevano sul come garantire il diritto d’accesso relativamente ai contenuti dei c.d. verbal ordering.

E così ecco intervenire il Garante con un Provvedimento ad hoc nel quale si precisa che la registrazione di un colloquio telefonico che comporta l’attivazione di un nuovo servizio commerciale deve essere resa disponibile all’interessato che ne faccia richiesta: non è sufficiente che l’azienda gli fornisca la trascrizione dei contenuti della conversazione.

Col sopra indicato Provvedimento, il Garante  accoglie il ricorso di un consumatore che contesta l’attivazione di un contratto da parte di un gestore telefonico attraverso la prassi del “verbal ordering”, ovvero la chiamata con la quale avrebbe aderito ad una proposta commerciale. Il ricorrente aveva chiesto alla società telefonica una copia della registrazione del colloquio. Il gestore aveva fornito all’interessato solo una sintesi scritta dei contenuti di quella telefonata. Insoddisfatto del riscontro ottenuto l’utente si era rivolto all’Autorità.

Nel dare ragione al ricorrente il Garante ha precisato che anche suoni ed immagini costituiscono dati personali rispetto ai quali gli interessati possono far valere i diritti loro riconosciuti dalla normativa in materia di privacy. Il diritto di accesso ai dati personali contenuti nel “verbal ordering” non può, dunque, ritenersi pienamente soddisfatto dalla trasposizione fornita dall’azienda, in quanto solo la registrazione consente di accedere al dato vocale. L’Autorità ha quindi ordinato al gestore di mettere a disposizione del ricorrente la registrazione del colloquio telefonico.

“Tutelare i propri diritti – ha dichiarato il relatore Giuseppe Fortunato – significa anche essere garantito rispetto alle proprie parole dette che restano proprie anche se in possesso altrui”.