Privacy e agenzie di rating: maggiori controlli sui conflitti di interesse

Il Garante per la protezione dei dati personali ha autorizzato una società di rating a trattare, anche senza consenso, i dati dei propri dipendenti e quelli delle persone a loro strettamente legate, al fine verificare l’eventuale presenza di conflitti di interesse nell’attività svolta nel settore finanziario.

La decisione dell’Autorità trae origine dalla richiesta della filiale italiana di un’agenzia di rating di poter consultare le informazioni relative alle operazioni finanziarie dei propri dipendenti e del loro “nucleo familiare ristretto”. Senza tali controlli, infatti, la società capogruppo che opera in tutto il mondo non avrebbe potuto ottemperare alla normativa vigente negli Stati Uniti che richiede di certificare che l’attività di rating venga svolta in modo indipendente e senza essere influenzata da alcun conflitto di interessi anche dalle relative società controllate e/o collegate.

Nel corso dell’istruttoria, l’Autorità ha rilevato che la recente normativa europea (Regolamento Ce n.1060/2009) promuove i principi di trasparenza, indipendenza, affidabilità e qualità dell’attività svolta dalle agenzie di credito del rating, anche con l’adozione di misure che prevengano conflitti d’interesse.

E’ risultato quindi necessario bilanciare la tutela della privacy di chi opera nel settore del rating con altre finalità di rilevante interesse pubblico garantendo, in particolare, un elevato grado di protezione degli investitori.

A seguito del provvedimento del Garante (relatore Francesco Pizzetti):

  • la società potrà raccogliere e utilizzare i dati relativi agli strumenti finanziari, e alle operazioni ad essi connesse, di cui risultino detentori i dipendenti
  • il trattamento potrà essere esteso anche alle persone a loro “strettamente legate”, nei limiti individuati dalla normativa europea in materia
  • l’agenzia di rating dovrà fornire a tutti gli interessati un’adeguata e puntuale informativa comprensiva in lingua italiana.

L’Autorità ha infine sottolineato che qualunque dato trattato in violazione della disciplina sulla privacy non potrà essere utilizzato.

No alla webcam in azienda senza tutele per i lavoratori


Installa una webcam all’interno di due negozi a scopo di sicurezza, ma non rispetta le norme dello Statuto dei lavoratori che vietano il controllo a distanza dei dipendenti. E il Garante blocca le videoriprese.

Intervenuta a seguito della segnalazione di un ex addetta ai punti vendita, l’Autorità ha accertato che il dispositivo era stato installato:

  • senza che vi fossero cartelli che ne segnalassero la presenza
  • e soprattutto senza rispettare le procedure previste a tutela dei lavoratori.

Norme che obbligano il datore di lavoro – nei casi in cui per specifiche esigenze organizzative e di sicurezza abbia necessità di istallare nello spazio lavorativo impianti audiovisivi o altre apparecchiature analoghe – ad un previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna, o a ricorrere infine all’Ispettorato del lavoro. La titolare della ditta si era invece limitata ad informare sommariamente i lavoratori della presenza delle telecamere.

L’Autorità ha osservato, inoltre, che anche laddove vi fosse un uso sporadico delle telecamere, come nel caso di uno dei due negozi, la giurisprudenza della Cassazione afferma che il divieto di controllo a distanza dell’attività lavorativa non è escluso dal fatto che esso “sia destinato ad essere discontinuo perché esercitato in locali dove i lavoratori possono trovarsi solo saltuariamente”.

Il Garante (con un provvedimento di cui è stato relatore Giuseppe Chiaravalloti) ha dunque disposto il blocco del trattamento illecito in attesa dell’eventuale attuazione delle procedure previste dallo Statuto ed ha trasmesso all’autorità giudiziaria copia degli atti per l’accertamento di eventuali profili penali.