Elenchi telefonici: via libera alla “ricerca inversa”

Sarà di nuovo possibile risalire all’abbonato sulla base del suo numero telefonico.


Dal 1° gennaio 2011 sarà di nuovo possibile risalire al nominativo di un abbonato sulla base del suo numero telefonico, a meno che l’interessato non abbia espresso una volontà contraria al proprio operatore. La possibilità di “ricerca inversa” riguarda i “vecchi” abbonati, i cui dati erano già inseriti in un elenco pubblico alla data del 1° febbraio 2005, e i nuovi abbonati che hanno espresso un esplicito consenso su questo punto.

Il Garante privacy, su richiesta di alcune società che offrono servizi di informazione sull’elenco abbonati, ha chiarito alcuni aspetti della normativa sugli elenchi telefonici. L’intervento del Garante (relatore Mauro Paissan) permette di sanare quello che da molti utenti era percepito come un disservizio.

I fornitori, infatti, non offrivano più al pubblico la possibilità della “ricerca inversa” ritenendo di non essere legittimati ad effettuarla senza consenso. Interpretazione corretta, secondo il Garante, solamente riguardo ai nuovi abbonati. Per questi ultimi, infatti, la normativa sugli elenchi telefonici prevede l’acquisizione di uno specifico consenso all’uso dei dati attraverso il questionario che ciascun operatore sottopone ai propri clienti.

Discorso diverso per i “vecchi” abbonati per i quali – ha spiegato il Garante – la ricerca inversa è ammessa, anche senza consenso, sulla base della direttiva europea sulle comunicazioni elettroniche (2002/58/Ce), nel punto in cui prevede che i dati personali degli abbonati già presenti in un elenco telefonico al 1 febbraio 2005 possano restare inseriti anche in elenchi cartacei e elettronici che offrono questa funzione. A seguito dell’intervento del Garante gli operatori telefonici che abbiano clienti i cui dati erano già inseriti in un elenco pubblico, dovranno però informare questi ultimi dell’attivazione della funzione di ricerca inversa nei loro confronti e consentire in tal modo di esprimere un’eventuale opposizione. L’informativa alla clientela dovrà essere inserita nella bolletta e pubblicata sui siti web dei gestori.

Google Street View sotto la lente del Garante

19 maggio 2010: il Garante privacy avvia istruttoria su Google Street View

il Garante privacy ha avviato un’istruttoria nei confronti di Google per verificare la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito del servizio Street View.

Raccolta dati sulla presenza di reti wireless e frammenti di comunicazioni elettroniche. Il procedimento dell’Autorità è stato aperto in merito alla raccolta effettuata dalla società sul territorio italiano e che, secondo quanto ammesso dalla stessa Google Italia, ha riguardato, oltre che immagini, anche dati relativi alla presenza di reti wireless e di apparati di rete radiomobile, nonché frammenti di comunicazioni elettroniche, eventualmente trasmesse dagli utenti su reti wireless non protette (v. Il Post). Riguardo a quest’ultima tipologia di dati, l’Autorità ha invitato la società a sospendere qualsiasi trattamento fino a diversa direttiva dello stesso Garante.

Google cars. Con particolare riferimento a tutti i dati eventualmente “captati” dalle “Google cars”, la società dovrà comunicare al Garante:

  • la data di inizio della raccolta delle informazioni,
  • per quali finalità e con quali modalità essa è stata realizzata,
  • per quanto tempo e in quali banche dati queste informazioni sono conservate.

Reti wifi e telefonia mobile. Google dovrà chiarire, inoltre, l’eventuale impiego di apparecchiature o software “ad hoc” per la raccolta di dati sulle reti WiFi e sugli apparati di telefonia mobile. La società dovrà comunicare, infine:

  • se i dati raccolti siano accessibili a terzi e con quali modalità, o
  • se siano stati ceduti.