Cos’è il Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse)
Il Fascicolo Sanitario Elettronico (Fse) differisce dalla cartella clinica elettronica locale per l’ambito cui si riferisce, dal momento che quest’ultima documenta un episodio di cura (ad esempio un ricovero, un day hospital o un accesso ambulatoriale), mentre il Fse raccoglie tutte le principali informazioni cliniche del Paziente nel corso della sua vita.
Il Fse, quindi, contiene diverse informazioni inerenti allo stato di salute di un individuo relative ad eventi clinici presenti e trascorsi (es.: referti, documentazione relativa a ricoveri, accessi al pronto soccorso), volte a documentarne la storia clinica: i dati personali sono collegati tra loro con modalità informatiche di vario tipo che ne rendono, comunque, possibile un’agevole consultazione unitaria da parte dei diversi professionisti o organismi sanitari che prendono nel tempo in cura l’Interessato.
Le “Linee guida in tema di fascicolo sanitario elettronico” del Garante
Con un Provvedimento a carattere generale del 05 marzo 2009, il Garante chiede elevate tutele per il fascicolo sanitario elettronico e avvia una consultazione pubblica per acquisire osservazioni e commenti da parte di organismi e professionisti sanitari pubblici e privati, medici di base, pediatri, organismi rappresentativi, associazioni di malati.
Tale Provvedimento detta un primo quadro di regole a protezione dei dati contenuti nel “Fascicolo sanitario elettronico” (Fse) e a garanzia delle persone.
Premesso che il Fse dovrà essere costituito esclusivamente per il perseguimento di finalità di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, andiamo ora a delineare i contenuti principali dell’intervento del Garante.
Libertà di scelta del Paziente
A seguito di un’Informativa comprensibile e dettagliata (in merito anche alla obbligatorietà o meno del conferimento dei dati personali) che metta l’Interessato in condizione di esprimere un consenso libero e consapevole alla costituzione del proprio fascicolo, al Paziente è riconosciuto il diritto di:
- scegliere se far costituire o meno un fascicolo sanitario elettronico;
- decidere se includere tutte o solo alcune informazioni sanitarie che lo riguardano;
- scegliere chi (tra medici di base, del reparto ove è ricoverato, farmacisti ecc…) può avere accesso ai suoi dati e che tipo di operazioni tali soggetti possono compiere.
Affinché tale scelta sia effettivamente libera, l’Interessato che non desideri sia costituito un Fse potrà, comunque, accedere alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale senza alcuna conseguenza negativa in merito alla possibilità di usufruire di prestazioni mediche.
Consultazione:
Stabilito il principio cardine della tracciabilità e gradualità degli accessi ai dati, il Fse potrà essere consultato:
- solo dalla persona interessata con modalità adeguate (es.: tramite smart card);
- dal personale sanitario autorizzato e solo per finalità sanitarie.
Non sarà, invece, consentito l’accesso ai periti, alle compagnie di assicurazione e ai datori di lavoro e deve essere prevista la possibilità di “oscurare” la visibilità di alcuni eventi clinici.
Sicurezza
Viene riaffermata la condicio sine qua non a presidio di qualsiasi trattamento di dati personali: l’obbligo da parte di tutti i Titolari del trattamento di implementare le già elevate misure di sicurezza adottate a tutela dei dati contro il rischio di accesso abusivo, furto e smarrimento.