Google Italia: arrivano i paletti del Garante privacy

google-logoMountain View dovrà assicurare maggiore trasparenza nel trattamento dei dati e garanzie per chi utilizza i suoi servizi

Gli utenti che useranno i servizi o il motore di ricerca di Google in Italia saranno più tutelati. Il Garante privacy ha stabilito che il colosso di Mountain View non potrà utilizzare i loro dati a fini di profilazione se non ne avrà prima ottenuto il consenso e dovrà dichiarare esplicitamente di svolgere questa attività a fini commerciali.

Si è conclusa con un provvedimento prescrittivo l’istruttoria avviata lo scorso anno dal Garante italiano a seguito dei cambiamenti apportati dalla società alla propria privacy policy. Si tratta del primo provvedimento in Europa che – nell’ambito di un’azione coordinata con le altre Autorità di protezione dei dati europee ed a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia europea sul diritto all’oblio – non si limita a richiamare al rispetto dei principi della disciplina privacy, ma indica nel concreto le possibili misure che Google deve adottare per assicurare la conformità alla legge.

La società ha infatti unificato in un unico documento le diverse regole di gestione dei dati relative alle numerosissime funzionalità offerte – dalla posta elettronica (Gmail), al social network (GooglePlus), alla gestione dei pagamenti on line (Google Wallet), alla diffusione di filmati (YouTube), alle mappe on line (Street View), all’analisi statistica (Google Analytics) – procedendo pertanto all’integrazione e interoperabilità anche dei diversi prodotti e dunque all’incrocio dei dati degli utenti relativi all’utilizzo di più servizi.
Nel corso dell’istruttoria, caratterizzata anche da diverse audizioni con i suoi rappresentanti, Google ha adottato una serie di misure per rendere la propria privacy policy più conforme alle norme. Il Garante ha tuttavia rilevato il permanere di diversi profili critici relativi:

  • alla inadeguata informativa agli utenti,
  • alla mancata richiesta di consenso per finalità di profilazione,
  • agli incerti tempi di conservazione dei dati

e ha dettato una serie di regole, che si applicano all’insieme dei servizi offerti.

Informativa

Primo livello

L’Autorità ha prescritto a Google l’adozione di un sistema di informativa strutturato su più livelli, in modo da fornire in un primo livello generale le informazioni più rilevanti per l’utenza:

  • l’indicazione dei trattamenti e dei dati oggetto di trattamento (es. localizzazione terminali, indirizzi IP etc.),
  • l’indicazione dell’indirizzo presso il quale rivolgersi in lingua italiana per esercitare i propri diritti etc.;

Ma soprattutto Google dovrà spiegare chiaramente, nell’informativa generale:

  • che i dati personali degli utenti sono monitorati e utilizzati, tra l’altro, a fini di profilazione per pubblicità mirata e
  • che essi vengono raccolti anche con tecniche più sofisticate che non i semplici cookie, come ad esempio il fingerprinting (sistema che raccoglie informazioni sulle modalità di utilizzo del terminale da parte dell’utente e, a differenza dei cookie che vengono istallati sul pc o nello smartphone, le archivia direttamente presso i server della società).

Secondo livello

In un secondo livello, più di dettaglio, le specifiche informative relative ai singoli servizi offerti.

Consenso per fini di profilazione e pubblicità comportamentale

Per utilizzare a fini di profilazione e pubblicità comportamentale personalizzata i dati degli interessati – sia quelli relativi alle mail sia quelli raccolti incrociando le informazioni tra servizi diversi o utilizzando cookie e fingerprinting – Google dovrà acquisire il previo consenso degli utenti e non potrà più limitarsi a considerare il semplice utilizzo del servizio come accettazione incondizionata di regole che non lasciavano, fino ad oggi, alcun potere decisionale agli interessati sul trattamento dei propri dati personali.

In proposito, l’Autorità ha anche indicato una modalità innovativa e di facile impiego che, senza gravare eccessivamente sulla navigazione dell’utente, gli consenta di scegliere in modo attivo e consapevole se fornire o meno il proprio consenso alla profilazione, anche con riguardo ai singoli servizi utilizzati.

Conservazione

Google dovrà definire tempi certi di conservazione dei dati sulla base delle norme del Codice privacy, sia per quanto riguarda quelli mantenuti sui sistemi cosiddetti “attivi”, sia successivamente archiviati su sistemi di “back up”.

Cancellazione dati personali

Per quanto riguarda la cancellazione di dati personali, il Garante ha imposto a Google che richieste provenienti dagli utenti che dispongono di un account (e sono quindi facilmente identificabili) siano soddisfatte:

  • al massimo entro due mesi se i dati sono conservati sui sistemi “attivi”
  • entro sei mesi se i dati sono archiviati sui sistemi di back up.

Per quanto riguarda, invece, le richieste di cancellazione che interessano l’utilizzo del motore di ricerca, ha ritenuto opportuno attendere gli sviluppi applicativi della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea sul diritto all’oblio.

Google avrà 18 mesi per adeguarsi alle prescrizioni del Garante.

In quest’arco temporale, l’Autorità monitorerà l’implementazione delle misure prescritte. La società dovrà infatti sottoporre al Garante, entro il 30 settembre 2014, un protocollo di verifica, che una volta sottoscritto diverrà vincolante, sulla base del quale verranno disciplinati tempi e modalità per l’attività di controllo che l’Autorità svolgerà nei confronti di Mountain View.

Fascicolo sanitario elettronico: via libera al primo decreto attuativo

1342164699Consenso specifico del Paziente e tracciabilità degli accessi al Fse 

Primi passi concreti per la realizzazione del fascicolo sanitario elettronico, l’insieme dei dati e dei documenti digitali che rappresentano la storia clinica e sanitaria di una persona. Il Garante per la privacy ha espresso parere favorevole [doc. web n. 3230826] su uno schema di decreto del  Presidente del Consiglio dei ministri –  il primo di  una serie di decreti attuativi previsti dalla norma di legge – che consentirà a Regioni e Province autonome di dare il via al Fse.

Già nel 2009 l’Autorità era intervenuta  in tale materia con un provvedimento generale, svolgendo un ruolo di “supplenza” in attesa di una normativa adeguata. Lo schema odierno individua i primi contenuti  da attivare a livello nazionale:

  • i dati e i documenti da inserire nel fascicolo elettronico;
  • le responsabilità e i compiti dei soggetti coinvolti; 
  • le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali; 
  • le modalità e i livelli diversificati di accesso al fascicolo;
  • i criteri di interoperabilità, nonché i contenuti informativi e le codifiche del profilo sanitario sintetico e del referto di laboratorio.

Lo schema di decreto è stato elaborato nell’ambito di un tavolo di lavoro istituito presso il Ministero della salute cui ha partecipato anche l’Ufficio del Garante fin dalla sua costituzione nel gennaio 2013.

Informativa e consenso specifico

Il testo che ha avuto l’ok del Garante prevede, in particolare, che:

  • il paziente sia informato chiaramente e possa decidere con maggiore consapevolezza se dare il consenso all’alimentazione del Fse (in mancanza del quale il fascicolo rimarrà vuoto e quindi non accessibile,  né per finalità di cura, né per finalità di ricerca o di programmazione sanitaria e monitoraggio),
  • e in caso positivo, decidere se dare anche il consenso per finalità di cura (in mancanza del quale il fascicolo potrà essere utilizzato solo per finalità di monitoraggio, programmazione e ricerca, con le dovute garanzie di anonimato)
  • il paziente potrà decidere, inoltre, con un consenso ad hoc, se far inserire nel Fse alcune informazioni di particolare delicatezza (sieropositività, interruzione volontaria di gravidanza, violenza sessuale, pedofilia, uso di sostanze stupefacenti,  parto in anonimato).

Giova comunque ricordare che la mancata  adesione al Fse non preclude la possibilità di aderire alle prestazioni del servizio sanitario nazionale.

Accessi al Fse e data breach

  • Gli accessi al Fse da parte degli operatori del Ssn dovranno essere tracciabili e
  • la consultazione del Fse dovrà essere limitata al personale sanitario che abbia in cura effettivamente il paziente, e solo per il tempo necessario.

Per scongiurare il rischio di accessi abusivi, lo schema è stato integrato prevedendo l’obbligo per il titolare del trattamento di avvisare immediatamente il Garante nel caso in cui i dati trattati nell’ambito del Fse subiscano violazioni (c.d. “data breach”: derivanti da attacchi informatici, incendi o altre calamità).