Vietato l’utilizzo di dati personali nelle chiamate telefoniche a fini promozionali prive dell’identificazione della linea chiamante
Fatti
- Il signor M. A. , riceve una chiamata promozionale da parte di operatori di Eismann s.r.l.
- in assenza della identificazione della linea chiamante e
- nonostante il segnalante avesse iscritto la propria numerazione nel Registro Pubblico delle Opposizioni;
- Eismann s.r.l. ammette di effettuare le chiamate promozionali senza i prescritti riscontri dei nominativi con il Registro, dichiarando che gli stessi costituirebbero un database realizzato “in proprio” e “non collegabile con i nominativi degli utenti dell’elenco telefonico”;
- la medesima società ha dichiarato che i dati relativi ai destinatari delle chiamate promozionali vengono acquisiti dai propri agenti, che operano sul territorio con la modalità c.d. “porta a porta”, in occasione delle visite presso i potenziali clienti, durante le quali viene rilasciato il catalogo dei prodotti offerti, contenente anche l’informativa sul trattamento dei dati personali;
- in relazione alla banca dati in tal modo costituita, la società dichiara che “non viene richiesto consenso al trattamento in quanto i dati personali, come esemplificato sull’informativa stessa, sono utilizzati per adempimenti e finalità commerciali insiti nel rapporto cliente-fornitore, tra le quali i futuri contatti con il cliente per nuovi approvvigionamenti di prodotto surgelato”;
Cosa dice la Legge?
- Per poter effettuare futuri contatti telefonici verso i propri clienti per fini commerciali, Eismann s.r.l. avrebbe dovuto acquisirne il preventivo consenso espresso, essendo tale finalità ulteriore ed eventuale rispetto all’esecuzione del rapporto cliente-fornitore e non essendo, quindi, applicabile al caso specifico l’esenzione di cui all’art. 24, comma 1, lett. b) del Codice;
- inoltre al caso di specie non è applicabile neppure l’esenzione di cui all’art. 130, comma 4 del Codice, relativa esclusivamente alle comunicazioni promozionali effettuate tramite posta elettronica (e, a seguito del provvedimento del Garante del 19 giugno 2008, tramite posta cartacea);
Illiceità del trattamento
Il predetto trattamento effettuato da Eismann s.r.l. risulta illecito e non corretto in quanto:
- realizzato in assenza del necessario consenso espresso per la ricezione di chiamate promozionali con intervento dell’operatore, finalità alla quale non si fa alcun riferimento nell’informativa utilizzata dalla società;
- svolto in assenza dell’identificazione della linea chiamante, non consentendo così all’interessato di identificare l’autore della chiamata promozionale e di esercitare dunque agevolmente i diritti di cui all’art. 7 del Codice;
Pertanto, il Garante…
- dispone, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1 lett. d) del Codice, il divieto dei trattamenti di dati personali svolti da Eismann s.r.l. per finalità di chiamate promozionali, attraverso l’utilizzo dei dati dei propri clienti in assenza del necessario consenso espresso degli stessi;
- dispone l’apertura di un autonomo procedimento sanzionatorio nei confronti di Eismann s.r.l. per la verifica dei presupposti per l’eventuale contestazione della violazione delle disposizioni degli artt. 23 e 130, comma 5 del Codice, ai sensi dell’art. 162, comma 2-bis del Codice.