Privacy: Nuove Semplificazione per le Imprese

Nuove misure di semplificazione in arrivo col Decreto Legge n. 138  (Decreto Sviluppo) approvato dal  Consiglio dei Ministri il 5 maggio scorso ed ora in attesa di pubblicazione sulla  Gazzetta Ufficiale.

Vediamo che cosa cambia nel panorama degli adempimenti privacy, riservandoci nei prossimi Post  di approfondire dettagli e conseguenze delle modifiche al dettato del DLgs 196/2003 (Codice  Privacy)

Estensione dell’esonero dalla redazione del DPS

Viene estesa la possibilità di ricorrere all’Autocertificazione al posto del DPS anche ai Titolari che trattano dati sensibili tout court dei propri dipendenti e relativi coniugi e parenti (anche, quindi, dati relativi allo stato di salute o malattia con indicazione della relativa diagnosi):

“Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall’obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B) (…)”

Rapporti tra Imprese

All’Art. 5 DLgs 196/2003 è aggiunto il seguente comma:


“3-bis. Il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell’ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo – contabili, come definite all’articolo 34, comma 1-ter, non è soggetto all’applicazione del presente codice.”

Il Nuovo comma 1-ter dell’Art. 34 DLgs 196/2003, definisce i trattamenti effettuati per finalità amministrativo – contabili come quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all’applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale – assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro”;

Viene, di fatto, ridimensionato l’ambito di applicazione del Codice Privacy (DLgs 196/2003) stabilendo che “in corretta applicazione della normativa europea le comunicazioni relative alla riservatezza dei dati personali sono limitate alla tutela dei cittadini, conseguentemente non trovano applicazione nei rapporti tra imprese”.

Diretta conseguenza della modifica normativa è, ad esempio, il venire meno dell’obbligo di informative e/o richieste di consenso nei rapporti tra persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell’ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo – contabili.

Gruppi di Imprese e Società controllate o collegate

Permane l’obbligo di Informativa all’Interessato ma viene esclusa la necessità del consenso in caso di “comunicazione di dati tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile ovvero con società sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le finalità amministrativo contabili, come definite all’articolo 34, comma 1-ter, e purché queste finalità siano previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all’atto dell’informativa di cui all’articolo 13.”;


Gestione dei Curricula

Nel caso di invio spontaneo di CV:

  • viene esclusa la necessità del consenso al trattamento (anche per eventuali dati sensibili) da parte dell’Interessato
  • il Titolare ricevente può fornire l’Informativa al momento del primo contatto con il Candidato all’assunzione, anche oralmente.

All’Art. 13, è infatti aggiunto il comma 5-bis: “L’informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all’invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all’interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f).”;


Marketing

Una delle più rilevanti novità contenute nel Decreto Sviluppo in materia di privacy, concerne, proprio, la nuova disciplina sul marketing “cartaceo” utilizzando gli indirizzi degli abbonati presenti in elenchi pubblici sia  cartacei o elettronici.

La modifica del comma 3-bis dell’Art. 130 DLgs 196/2003 estende, infatti, anche agli indirizzi postali il regime dell’opt-out di recente introdotto nel nostro ordinamento in materia di trattamento dei numeri telefonici degli abbonati per l’esercizio di marketing telefonico.

Pertanto: gli operatori di marketing diretto potranno utilizzare anche gli indirizzi postali degli abbonati contenuti nell’elenco telefonico per finalità promozionali senza bisogno di chiedere il consenso alla sola condizione che questi ultimi non abbiano richiesto l’iscrizione del proprio numero telefonico e del proprio indirizzo presso il registro delle opposizioni di recente istituito e gestito dalla Fondazione Ugo Bordoni.


Giustizia: il Garante Privacy fissa le regole per la mediazione civile


Procedure semplificate per i mediatori, elevate garanzie per i dati sensibili e giudiziari delle parti

Deflazionare il sistema giudiziario italiano rispetto al carico degli arretrati e al rischio di accumulare nuovo ritardo“, questa la finalità del nuovo istituto della mediazione civile e commerciale, approvato con il decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2010, n. 53).

Col DLgs 28/2010 è, pertanto,  stato reso obbligatorio avvalersi preliminarmente della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali per chi intenda esercitare in giudizio un’azione nelle materie di

  • condominio,
  • diritti reali,
  • divisione,
  • successioni ereditarie,
  • patti di famiglia,
  • locazione,
  • comodato,
  • affitto di aziende,
  • risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità,
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari.

La gestione del procedimento di mediazione è affidata a organismi di mediazione costituiti da enti pubblici o privati che, all’atto della presentazione della domanda di mediazione, designano un mediatore o più mediatori ausiliari. La mediazione è, quindi, volta ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Dati sensibili e giudiziari: due nuove autorizzazioni “ad hoc”

Col Provvedimento a carattere generale 21 aprile 2011 e due autorizzazioni “ad hoc”  il Garante privacy ha semplificato procedure e  adempimenti degli organismi di mediazione civile pubblici e privati che trattano dati sensibili e giudiziari mantenendo comunque elevato il livello di garanzia per i diritti e le libertà fondamentali delle parti coinvolte.

L’intervento del Garante si è reso necessario perché la mediazione comporta l’uso dei dati personali delle parti che si avvalgono della conciliazione e degli altri eventuali protagonisti coinvolti nel procedimento, anche di tipo sensibile (ad es. richieste di risarcimento del danno  da responsabilità medica o diffamazione) e giudiziario (ad es. dati relativi a sentenze di condanna penale in base alle quali si può chiedere il risarcimento).

Le due autorizzazioni, valide fino al 30 giugno 2012, fissano i principi e le misure per il corretto trattamento dei dati.

  1. La prima dà il via libera agli organismi privati di mediazione a trattare i dati di natura sensibile delle parti coinvolte nella controversia oggetto di conciliazione.
  2. La seconda riguarda i dati giudiziari e autorizza gli organismi di mediazione pubblici e privati, il Ministero della giustizia e gli enti di formazione per la mediazione a trattare tali tipi di dati per la verifica dei requisiti di onorabilità di mediatori, soci, associati, rappresentanti degli organismi e degli enti privati.

Integrazione del Regolamento per i Soggetti pubblici

Per essere in regola con la normativa i soggetti pubblici che intendono costituire un organismo di mediazione dovranno quindi rispettare la normativa sulla privacy e aggiungere al proprio regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari un documento predisposto dall’Autorità in cui sono individuati

  • i tipi di dati (stato di salute, vita sessuale, convinzioni politiche, condanne ecc.) e
  • le operazioni eseguibili (raccolta presso l’interessato o presso terzi, elaborazione in forma cartacea o automatizzata ecc.).

Il regolamento, integrato dal documento, non dovrà essere così sottoposto nuovamente al parere del Garante.


iPhone e iPad: il Garante Privacy apre un’istruttoria

Caso iPhone e iPad: il Garante apre un’istruttoria.

L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha deciso di aprire un’istruttoria sul caso segnalato da due ricercatori riguardo al nuovo sistema operativo di iPhone e iPad che terrebbe traccia di posizioni e movimenti dell’utente, registrando i dati sul cellulare o sul tablet.

L’Autorità, che ha già da tempo avviato accertamenti sugli applicativi presenti sugli smart phone, ha deciso oggi di allargare le verifiche anche a questo nuovo fenomeno che suscita particolare preoccupazione. L’Autorità chiederà informazioni ad Apple e avvierà accertamenti tecnici tenendosi in contatto anche con altre Autorità europee per la privacy che si sono già attivate nei confronti della società di Cupertino.