Nuove misure di semplificazione in arrivo col Decreto Legge n. 138 (Decreto Sviluppo) approvato dal Consiglio dei Ministri il 5 maggio scorso ed ora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Vediamo che cosa cambia nel panorama degli adempimenti privacy, riservandoci nei prossimi Post di approfondire dettagli e conseguenze delle modifiche al dettato del DLgs 196/2003 (Codice Privacy)
Estensione dell’esonero dalla redazione del DPS
Viene estesa la possibilità di ricorrere all’Autocertificazione al posto del DPS anche ai Titolari che trattano dati sensibili tout court dei propri dipendenti e relativi coniugi e parenti (anche, quindi, dati relativi allo stato di salute o malattia con indicazione della relativa diagnosi):
“Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall’obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B) (…)”
Rapporti tra Imprese
All’Art. 5 DLgs 196/2003 è aggiunto il seguente comma:
“3-bis. Il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell’ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo – contabili, come definite all’articolo 34, comma 1-ter, non è soggetto all’applicazione del presente codice.”
Il Nuovo comma 1-ter dell’Art. 34 DLgs 196/2003, definisce i trattamenti effettuati per finalità amministrativo – contabili come quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all’applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale – assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro”;
Viene, di fatto, ridimensionato l’ambito di applicazione del Codice Privacy (DLgs 196/2003) stabilendo che “in corretta applicazione della normativa europea le comunicazioni relative alla riservatezza dei dati personali sono limitate alla tutela dei cittadini, conseguentemente non trovano applicazione nei rapporti tra imprese”.
Diretta conseguenza della modifica normativa è, ad esempio, il venire meno dell’obbligo di informative e/o richieste di consenso nei rapporti tra persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell’ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo – contabili.
Gruppi di Imprese e Società controllate o collegate
Permane l’obbligo di Informativa all’Interessato ma viene esclusa la necessità del consenso in caso di “comunicazione di dati tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile ovvero con società sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le finalità amministrativo contabili, come definite all’articolo 34, comma 1-ter, e purché queste finalità siano previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all’atto dell’informativa di cui all’articolo 13.”;
Gestione dei Curricula
Nel caso di invio spontaneo di CV:
- viene esclusa la necessità del consenso al trattamento (anche per eventuali dati sensibili) da parte dell’Interessato
- il Titolare ricevente può fornire l’Informativa al momento del primo contatto con il Candidato all’assunzione, anche oralmente.
All’Art. 13, è infatti aggiunto il comma 5-bis: “L’informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all’invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all’interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f).”;
Marketing
Una delle più rilevanti novità contenute nel Decreto Sviluppo in materia di privacy, concerne, proprio, la nuova disciplina sul marketing “cartaceo” utilizzando gli indirizzi degli abbonati presenti in elenchi pubblici sia cartacei o elettronici.
La modifica del comma 3-bis dell’Art. 130 DLgs 196/2003 estende, infatti, anche agli indirizzi postali il regime dell’opt-out di recente introdotto nel nostro ordinamento in materia di trattamento dei numeri telefonici degli abbonati per l’esercizio di marketing telefonico.
Pertanto: gli operatori di marketing diretto potranno utilizzare anche gli indirizzi postali degli abbonati contenuti nell’elenco telefonico per finalità promozionali senza bisogno di chiedere il consenso alla sola condizione che questi ultimi non abbiano richiesto l’iscrizione del proprio numero telefonico e del proprio indirizzo presso il registro delle opposizioni di recente istituito e gestito dalla Fondazione Ugo Bordoni.