Garante: nuove regole per la Videosorveglianza


Videosorveglianza: sistemi integrati e telecamere intelligenti a prova di privacy

Sistemi integrati di videosorveglianza solo nel rispetto di specifiche garanzie per la libertà delle persone. Appositi cartelli per segnalare la presenza di telecamere collegate con le sale operative delle forze di polizia. Obbligo di sottoporre alla verifica del Garante privacy, prima della loro attivazione, i sistemi che presentino rischi per i diritti e le libertà fondamentali delle persone, come i sistemi tecnologicamente avanzati o “intelligenti”. Conservazione a tempo delle immagini registrate. Rigorose misure di sicurezza a protezione delle immagini e contro accessi non autorizzati.

L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha varato le nuove regole alle quali soggetti pubblici e privati dovranno conformarsi per installare telecamere e sistemi di videosorveglianza.

Il periodo per adeguarsi è stato fissato, a seconda degli adempimenti, da un minimo di sei mesi ad un massimo di un anno.

Il provvedimento generale, che sostituisce quello del 2004 e introduce importanti novità, si è reso necessario non solo alla luce dell’aumento massiccio di sistemi di videosorveglianza per diverse finalità (prevenzione, accertamento e repressione dei reati, sicurezza pubblica, tutela della proprietà privata, controllo stradale, etc.), ma anche in considerazione dei numerosi interventi legislativi adottati in materia: tra questi, quelli più recenti che hanno attribuito ai sindaci e ai comuni specifiche competenze in materia di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, così come le norme, anche regionali, che hanno incentivato l’uso di telecamere.

Il provvedimento, di cui è stato relatore Francesco Pizzetti, in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, tiene conto delle osservazioni formulate dal Ministero dell’interno e dall’Anci.

Ecco in sintesi le regole fissate dal Garante.

Principi generali

  • Informativa: i cittadini che transitano nelle aree sorvegliate devono essere informati con cartelli della presenza delle telecamere, i cartelli devono essere resi visibili anche quando il sistema di videosorveglianza è attivo in orario notturno. Nel caso in cui i sistemi di videosorveglianza installati da soggetti pubblici e privati (esercizi commerciali, banche, aziende etc.) siano collegati alle forze di polizia è necessario apporre uno specifico cartello (allegato n. 2), sulla base del modello elaborato dal Garante. Le telecamere installate a fini di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica non devono essere segnalate, ma il Garante auspica comunque l’utilizzo di cartelli che informino i cittadini.
  • Conservazione: le immagini registrate possono essere conservate per periodo limitato e fino ad un massimo di 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini. Per attività particolarmente rischiose (es. banche) è ammesso un tempo più ampio, che non può superare comunque la settimana. Eventuali esigenze di allungamento dovranno essere sottoposte a verifica preliminare del Garante.

Settori di particolare interesse

  • Sicurezza urbana: i Comuni che installano telecamere per fini di sicurezza urbana hanno l’obbligo di mettere cartelli che ne segnalino la presenza, salvo che le attività di videosorveglianza siano riconducibili a quelle di tutela specifica della sicurezza pubblica,  prevenzione, accertamento o repressione dei reati. La conservazione dei dati  non può superare i 7 giorni, fatte salve speciali esigenze.
  • Sistemi integrati:  per i sistemi che collegano telecamere tra soggetti diversi, sia pubblici  che privati, o che consentono la fornitura di servizi di videosorveglianza “in remoto” da parte di società specializzate (es. società di vigilanza, Internet providers) mediante collegamento telematico ad un unico centro, sono obbligatorie specifiche misure di sicurezza (es. contro accessi abusivi alle immagini). Per alcuni sistemi è comunque necessaria la verifica preliminare del Garante.
  • Sistemi intelligenti: per i sistemi di videosorveglianza “intelligenti” dotati di software che permettono l’associazione di immagini a dati biometrici (es. “riconoscimento facciale”) o in grado, ad esempio, di riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali e segnalarli (es. “motion detection”) è obbligatoria la verifica preliminare del Garante.
  • Violazioni al codice della strada: obbligatori i cartelli che segnalino i sistemi elettronici di rilevamento delle infrazioni. Le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo (non quindi conducente, passeggeri,  eventuali pedoni). Le fotografie o i video che attestano l’infrazione non devono essere inviati  al domicilio dell’intestatario del veicolo.
  • Deposito rifiuti:  lecito l’utilizzo di telecamere per controllare discariche di sostanze pericolose ed “eco piazzole” per monitorare  modalità del loro uso, tipologia dei rifiuti scaricati e orario di deposito.

Settori specifici

  • Luoghi di lavoro: le telecamere possono essere installate solo nel rispetto dello norme in materia di lavoro. Vietato comunque il controllo a distanza dei lavoratori, sia all’interno degli edifici, sia in altri luoghi di prestazione del lavoro (es. cantieri, veicoli).
  • Ospedali e luoghi di cura: no alla diffusione di immagini di persone malate mediante monitor quando questi sono collocati in locali accessibili al pubblico. E’ ammesso, nei casi indispensabili, il monitoraggio da parte del personale sanitario dei pazienti ricoverati in particolari reparti (es.rianimazione), ma l’accesso alle immagini deve essere consentito solo al personale autorizzato e ai familiari dei ricoverati.
  • Istituti scolastici: ammessa l’installazione di sistemi di videosorveglianza per la tutela contro gli atti  vandalici, con riprese delimitate alle sole aree interessate e solo negli orari di chiusura.
  • Taxi: le telecamere non devono riprendere in modo stabile la postazione di guida e la loro presenza deve essere segnalata con appositi contrassegni.
  • Trasporto pubblico: lecita l’installazione su mezzi di trasporto pubblico e presso le fermate, ma rispettando limiti precisi (es.angolo visuale circoscritto, riprese senza l’uso di zoom).
  • Webcam a scopo turistico: la ripresa delle immagini deve avvenire con modalità che non rendano identificabili le persone.

Soggetti privati.

  • Tutela delle persone e della proprietà: contro possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione incendi, sicurezza del lavoro ecc. si possono installare telecamere senza il consenso dei soggetti ripresi, ma sempre sulla base delle prescrizioni indicate dal Garante.


30 pensieri su “Garante: nuove regole per la Videosorveglianza

  1. ho visitato questa pagina per informarmi per q uanto riguarda il deposito dei rifiuti. c è un problema nel comune di scurcola marsicana il quale non vogliono risolvere. ho relazionato una proposta di soluzione per eco piazzole per la domenica e i giorni festivi ho trovato porte chiuse.quì c è scritto che è lecito l utilizzo di telecamere mentre loro dicono che è contro la legge. come posso convincerli? grazie

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  2. Gent. Sig.ra Mosconi,

    Anzitutto la ringraziamo per aver consultato il nostro Blog.

    Premesso l’affetto che mi lega alla sua terra per via di carissimi amici con cui ho il piacere di lavorare, le segnalo quanto segue in merito alla videosorveglianza relativa alle seguenti finalità:

    > Accertamenti dell’utilizzo abusivo delle aree: l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta lecito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l’utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolo se solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.
    > Monitoraggio depositi rifiuti: l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689).

    Se, pertanto, serie ed affidabili alternative alla Videosorveglianza non risultano realizzabili, l’installazione di videocamere è perfettamente lecita. Segnalo, in ogni caso, l’obbligatorietà di mettere in atto tutti gli adempimenti procedurali e di sicurezza previsti dal recente Provvedimento a carattere generale del Garante 8 aprile 2010, tra i quali, in primis, l’obbligo di fornire previamente l’informativa agli interessati (art. 13 del Codice)

    Cordialità,
    Paolo Mazzolari

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  3. ciao, chiedo per installare la videosorveglianza nei palazzi o nei negozi che cosa devo rilasciare come installatore.
    Grazie per la cortese attenzione.

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  4. Gent. Sig. Fabio,

    anzitutto chiedo venia per il ritardo nella mia risposta.

    Il Punto 25 dell’Allegato B al Codice Privacy dispone: “Il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura, per provvedere alla esecuzione riceve dall’installatore una descrizione scritta dell’intervento effettuato che ne attesta la conformit alle disposizioni del presente disciplinare tecnico.”

    Ora: premesso che, tecnicamente, le misure previste del recente Provvedimento a carattere generale 8 aprile 2010, sono definite “necessarie” e non “minime”, ritengo, comunque, l’installatore di un impianto di videosorveglianza debba rilasciare al cliente quanto sopra indicato dal Punto 25 limitatamente all’intervento effettuato ed alle sue caratteristiche tecniche (sistema IP, con o senza registrazione di immagini, etc.)

    Grazie e buona giornata, Paolo Mazzolari

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  7. Come privato, se voglio tutelarmi e prevenire furti riguardo l’esterno della mia casa ma sembre di mia propieta’, sono obbligato a mettere i cartelli di avviso di videosorveglianza? chiarisco che oltre il cancello si intravede la strada pubblica e l immagine rientra nell’ inquadratura

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  8. Caro lettore,

    la risposta nel Punto 6.1 del “Provvedimento in materia di videosorveglianza – 8 aprile 2010”

    Trattamento di dati personali per fini esclusivamente personali
    L’installazione di sistemi di videosorveglianza -come si rileva dall’esame di numerose istanze pervenute all’Autorità- viene sovente effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali. In tal caso va chiarito che la disciplina del Codice non trova applicazione qualora i dati non siano comunicati sistematicamente a terzi ovvero diffusi, risultando comunque necessaria l’adozione di cautele a tutela dei terzi (art. 5, comma 3, del Codice, che fa salve le disposizioni in tema di responsabilità civile e di sicurezza dei dati). In tali ipotesi possono rientrare, a titolo esemplificativo, strumenti di videosorveglianza idonei ad identificare coloro che si accingono ad entrare in luoghi privati (videocitofoni ovvero altre apparecchiature che rilevano immagini o suoni, anche tramite registrazione), oltre a sistemi di ripresa installati nei pressi di immobili privati ed all’interno di condomini e loro pertinenze (quali posti auto e box).

    Benché non trovi applicazione la disciplina del Codice, al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l’angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza (ad esempio antistanti l’accesso alla propria abitazione) escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) ovvero ad ambiti antistanti l’abitazione di altri condomini.

    Grazie e buona giornata.

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  9. Salve,
    avrei un dubbio per quanto riguarda i videocitofoni: si legge che per privati la norma non trova applicazione, salvo contraddirsi poco dopo, dicendo che l’angolo di visuale non deve inquadrare l’area antistante l’abitazione di altri condomini.
    Nel caso di un videocitofono posto a livello stradale, è quasi impossibile non inquadrare l’area antistante l’abitazione e probabilmente potrà essere visibile il marciapiede e potenzialmente anche condominio di fronte.

    Come ci si regola in questi casi?
    Grazie,
    Paolo

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  10. Sig. Paolo buongiorno,

    in questi casi ci si regola valutando se, in concreto, non risulti realmente impossibile limitare l’angolo visuale delle riprese ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza.
    Diversamente, considerato anche i fini esclusivamente personali dell’utilizzo delle immagini, si ricorre al sacrosanto principio del buonsenso: mantenga pure l’impianto.

    Buona serata,
    Paolo Mazzolari

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  11. buongiorno, ho una domanda da porle,è stata installata una videocamera nell’androne del mio condominio, sopra la porta d’ingresso, rivolta verso le scale comuni. L’angolo di visuale riprende la mia porta d’ingresso posta davanti. E’ lecito questo? E se si rifiuta di spostarla, cosa posso fare?
    Grazie

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  12. salve,sarà che questa materia,non la capisco più…
    ho una domanda, allora,un privato può installare un impianto di video sorveglianza purchè metta i cartelli appositi, ma se su questi cartelli non c’è il nome di chi conserva le immagini ,come si fà?
    poi,se installo le video camere per la mia proprietà uno come si fà a difendere per atti vandalici o altro se questa proprietà non e ben definita,(se non c’è un muro che la delimiti) e queste telecamere riprendono anche zone pubbliche?
    dunque serve sempre l’autorizzazione del garante?! e come avviene l’ok?
    grazie di tutto sa

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  13. Gent. Sara,

    anzitutto la ringraziamo per aver visitato il nostro SMBlog.

    In merito alla sua richiesta le comunico quanto segue;

    L’installazione di sistemi di videosorveglianza viene sovente effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali.
    In tal caso va chiarito che la disciplina del Codice non trova applicazione qualora i dati non siano comunicati sistematicamente a terzi ovvero diffusi, risultando comunque necessaria l’adozione di cautele a tutela dei terzi (Art. 5, comma 3, del Codice, che fa salve le disposizioni in tema di Responsabilità civile e di sicurezza dei dati).
    In tali ipotesi possono rientrare, a titolo esemplificativo, strumenti di videosorveglianza idonei ad identificare coloro che si accingono ad entrare in luoghi privati (videocitofoni ovvero altre apparecchiature che rilevano immagini o suoni, anche tramite registrazione), oltre a sistemi di ripresa installati nei pressi di immobili privati ed all’interno di condomini e loro pertinenze (quali posti auto e box).

    Benché non trovi applicazione la disciplina del Codice, al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (Art. 615-bis c.p.), l’angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza (ad esempio antistanti l’accesso alla propria abitazione) escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) ovvero ad ambiti antistanti l’abitazione di altri condomini.

    Buona serata,
    Paolo Mazzolari

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  14. Vorrei informazioni se installo videosorveglianza nel mio studio privato, compreso sala di attesa, con una telecamera che inquadri l’ingreso del locale che si affaccia direttamente su strada pubblica, chiedo informazioni se posso installarlo oppure devo chiedere apposita autorizzazione.

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  17. buonasera, per fini di sicurezza (sorveglianza accesso e mura perimetrale) la mia azienda si trova a dover installare 9 videocamere e relativo sistema di registrazione. posto che i cartelli di avviso più o meno ci sono, che non sono stati fatti accordi con RSA, che non sono ripresi i lavoratori o i luoghi di lavoro, ma al più, parte del parcheggio interno ed esterno, posto che il parcheggio esterno è una nostra area privata ad uso pubblico, posso ritenere in regola la suddetta installazione? due dovrebbero essere i punti di domanda: il risvolto verso i lavoratori e il risvolto verso chi potrebbe parcheggiare nell’area privata ad uso pubblico. devo dare comunicazione a qualcuno della installazione e del titolare del trattamenti dati?

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  18. Sig. Alfio buongiorno,

    in merito al sistema di videosorveglianza descritto le segnalo:
    > è realmente esclusa la ripresa di aree dove è svolta attività lavorativa? In caso contrario è necessario il passaggio alla Direzione Provinciale Lavoro;
    > il cartelli con le informative brevi devono essere visibili prima di accedere a qualsiasi area videoripresa (parcheggi inclusi)
    > le ricordo che gli incaricati alla gestione del sistema vanno formalmente nominati e che la registrazione non può superare le 24 ore, salvo fine settimana e periodi festivi.

    In caso avesse bisogno di approfondimenti non esiti a contattarci.

    Grazie e buona giornata.

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  21. salve sò chè è una domanda stupid ma nn sò a chi rivolgermi la mia domanda è: dovrei installare un sistema di videosorveglianza in un market di proprietà di un mio amico e io non essendo un installotor per esser in regola e non essere in difetto dopo il montaggio cosa mi serve? grazie per la domanda

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  22. In cosa si incorre nel caso di cartello di avviso senza l’indicazione di chi è il responsabile del trattamento dei dati e la loro finalità?
    Ci sono sanzioni per telecamere finte?
    E per chi mette solo il cartello senza le telecamere per avere un effetto deterrente?

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