E-privacy, ok dei Garanti Ue a regole più stringenti ed estese anche ai colossi della rete

e-privacy_blogpost_picParere favorevole delle Autorità europee per la protezione dei dati (Gruppo Articolo 29) sulla proposta di Regolamento della Commissione europea concernente il “rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche all’interno dell’Unione Europea”, il cosiddetto “Regolamento ePrivacy”.

Nel parere approvato il 4 aprile scorso, il Gruppo, oltre a manifestare  un generale apprezzamento per le nuove misure, ha tuttavia espresso anche alcune perplessità su aspetti specifici, tra questi:

  • le regole che dovranno disciplinare il tracciamento dei terminali degli utenti attraverso reti wi-fi o bluetooth, come pure
  • l’omesso, esplicito divieto per i fornitori di servizi di far ricorso ai cd. “tracking walls”, e cioè di imporre scelte del tipo “prendere o lasciare” che forzino gli utenti ad esprimere un consenso al tracciamento delle proprie attività on-line pur di accedere a contenuti determinati.

La proposta di Regolamento ePrivacy presentata dalla Commissione a gennaio rientra nel quadro della riforma introdotta con l’approvazione del pacchetto protezione dati e, in particolare, del nuovo Regolamento Generale (RGPD), che diverrà esecutivo il 25 maggio 2018.

Si tratta di un ulteriore passo avanti perché la proposta (che abrogherà la direttiva 2002/58, ossia la “vecchia” direttiva e-privacy) comprende norme speciali destinate ad incidere significativamente sui comportamenti e sui diritti delle persone che utilizzano ormai quotidianamente i servizi di comunicazione elettronica, specie quelli on-line.

Il nuovo Regolamento garantirà l’applicabilità delle stesse norme in tutta la UE e sul testo proposto il Parlamento europeo ed il Consiglio dell’UE dovranno esprimersi nel prossimo futuro.

Al riguardo, lo scorso 11 Aprile dinanzi al Parlamento Europeo si è tenuta un’audizione organizzata dalla Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE), alla quale ha partecipato anche un rappresentante dell’Ufficio del Garante italiano.

Questi, in sintesi, i punti di maggior rilievo della proposta di Regolamento e-Privacy:

Applicazione delle norme

Le norme europee verranno estese anche agli OTT (Over The Top), cioè i fornitori di servizi come WhatsApp, Facebook, Messenger e Skype, che saranno tenuti al rispetto delle regole e a garantire lo stesso livello di tutele dei più tradizionali operatori di telecomunicazione. 

Metadati

Non soltanto i dati, ma anche il contenuto delle comunicazioni e i metadati, cioè gli elementi accessori e di contorno di una informazione, godranno dello stesso livello di protezione: ove possibile dovranno essere anonimizzati e, se trattati senza consenso o quando non più necessari allo scopo per cui sono stati raccolti, cancellati.

Sarà richiesto il consenso degli utenti finali per la fornitura di servizi accessori (es. antivirus o ricerca di parole testuali nelle mail) e per il conseguimento di specifiche finalità ulteriori rispetto alla fornitura del servizio, che non possono essere ottenute utilizzando dati anonimi. Molto ampia, inoltre, la protezione del dispositivo utilizzato: si prevede che ogni interferenza con i terminali richieda il consenso dell’utente.

IOT

Viene per la prima volta menzionata la specificità dell’internet delle cose al fine di estendere il principio di confidenzialità delle comunicazioni anche ai trattamenti machine-to-machine.

Cookies

L’utente potrà compiere una scelta unica, accettando o rifiutando in blocco l’installazione dei cookie tramite un settaggio preliminare del browser. Il consenso non sarà invece necessario per l’installazione dei cookie cd. analytics, quelli utilizzati ad esempio per contare gli utenti che visitano uno specifico sito web o per tener traccia degli acquisti nel proprio carrello elettronico.

Telemarketing

La proposta prevede che per l’effettuazione di chiamate a carattere promozionale gli operatori utilizzino linee telefoniche contraddistinte da un prefisso identificativo unico che dovrà  obbligatoriamente essere mostrato in chiaro.

Informativa e acquisizione del consenso

Dovranno essere maggiormente user friendly anche mediante  l’impiego di icone stardardizzate.

Internet: Garante privacy, no ai cookie per profilazione senza consenso

image_gallery (1)In un banner le informazioni all’utente e la possibilità di scegliere quali cookie autorizzare

Stop all’installazione dei cookie per finalità di profilazione e marketing da parte dei gestori dei siti senza aver prima informato gli utenti e aver ottenuto il loro consenso. Chi naviga on line potrà quindi decidere in maniera libera e consapevole se far usare o no le informazioni raccolte sui siti visitati per ricevere pubblicità mirata.

Lo ha stabilito il Garante privacy con un Provvedimento generale [doc. web n. 3118884] pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, adottato al termine di una consultazione pubblica,  nel quale ha individuato modalità semplificate per rendere agli utenti l’informativa on line sull’uso dei cookie e ha fornito indicazioni per acquisire il consenso, quando richiesto dalla legge.

Cosa sono i cookie?

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati inviano al terminale (computer, tablet, smartphone, notebook) dell’utente, dove vengono memorizzati, per poi essere ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva.

Sono usati per:

  • eseguire autenticazioni informatiche,
  • monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni sui siti  (senza l’uso dei cookie “tecnici” alcune operazioni risulterebbero molto complesse o impossibili da eseguire).

Ma attraverso i cookie si può anche monitorare la navigazione, raccogliere dati su gusti, abitudini, scelte personali che consentono la ricostruzione di dettagliati profili dei  consumatori.

“Con questo provvedimento, maturato anche attraverso la consultazione dei vari stakeholder, diventa più facile il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa europea” – commenta Antonello Soro, presidente del Garante privacy. “La procedura semplificata consentirà agevolmente ai navigatori di manifestare un consenso davvero libero e consapevole”.

alert-icon-redNuovi obblighi di informazione

Per proteggere la privacy degli utenti e consentire loro scelte più consapevoli, il Garante ha dunque stabilito che, d’ora in poi  quando si accede alla home page o ad un’altra pagina di un sito web deve immediatamente comparire un banner ben visibile, in cui sia indicato chiaramente:

  1. che il sito utilizza cookie di profilazione per inviare messaggi pubblicitari mirati;
  2. che il sito consente anche l’invio di cookie di “terze parti”, ossia di cookie installati da un sito diverso tramite il sito che si sta visitando;
  3. un link a una informativa più ampia, con le  indicazioni sull’uso dei cookie inviati dal sito, dove è possibile negare il consenso alla loro installazione direttamente  o collegandosi ai vari siti nel caso dei cookie di “terze parti”;
  4. l’indicazione che proseguendo nella navigazione (ad es., accedendo ad un’altra area del sito o selezionando un’immagine o un link)  si presta il consenso all’uso dei cookie.

Per quanto riguarda l’obbligo di tener traccia del consenso dell’utente, al gestore del sito è consentito utilizzare un cookie tecnico, in modo tale da non riproporre l’informativa breve alla seconda visita dell’utente.

L’utente mantiene, comunque, la possibilità di modificare le proprie scelte sui cookie attraverso l’informativa estesa, che deve essere linkabile da ogni pagina del sito.

Il modello del banner

A mero titolo di esempio, il Garante ha predisposto il seguente modello di banner disponibile anche sul  sito del Garante

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