E-privacy, ok dei Garanti Ue a regole più stringenti ed estese anche ai colossi della rete

e-privacy_blogpost_picParere favorevole delle Autorità europee per la protezione dei dati (Gruppo Articolo 29) sulla proposta di Regolamento della Commissione europea concernente il “rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche all’interno dell’Unione Europea”, il cosiddetto “Regolamento ePrivacy”.

Nel parere approvato il 4 aprile scorso, il Gruppo, oltre a manifestare  un generale apprezzamento per le nuove misure, ha tuttavia espresso anche alcune perplessità su aspetti specifici, tra questi:

  • le regole che dovranno disciplinare il tracciamento dei terminali degli utenti attraverso reti wi-fi o bluetooth, come pure
  • l’omesso, esplicito divieto per i fornitori di servizi di far ricorso ai cd. “tracking walls”, e cioè di imporre scelte del tipo “prendere o lasciare” che forzino gli utenti ad esprimere un consenso al tracciamento delle proprie attività on-line pur di accedere a contenuti determinati.

La proposta di Regolamento ePrivacy presentata dalla Commissione a gennaio rientra nel quadro della riforma introdotta con l’approvazione del pacchetto protezione dati e, in particolare, del nuovo Regolamento Generale (RGPD), che diverrà esecutivo il 25 maggio 2018.

Si tratta di un ulteriore passo avanti perché la proposta (che abrogherà la direttiva 2002/58, ossia la “vecchia” direttiva e-privacy) comprende norme speciali destinate ad incidere significativamente sui comportamenti e sui diritti delle persone che utilizzano ormai quotidianamente i servizi di comunicazione elettronica, specie quelli on-line.

Il nuovo Regolamento garantirà l’applicabilità delle stesse norme in tutta la UE e sul testo proposto il Parlamento europeo ed il Consiglio dell’UE dovranno esprimersi nel prossimo futuro.

Al riguardo, lo scorso 11 Aprile dinanzi al Parlamento Europeo si è tenuta un’audizione organizzata dalla Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE), alla quale ha partecipato anche un rappresentante dell’Ufficio del Garante italiano.

Questi, in sintesi, i punti di maggior rilievo della proposta di Regolamento e-Privacy:

Applicazione delle norme

Le norme europee verranno estese anche agli OTT (Over The Top), cioè i fornitori di servizi come WhatsApp, Facebook, Messenger e Skype, che saranno tenuti al rispetto delle regole e a garantire lo stesso livello di tutele dei più tradizionali operatori di telecomunicazione. 

Metadati

Non soltanto i dati, ma anche il contenuto delle comunicazioni e i metadati, cioè gli elementi accessori e di contorno di una informazione, godranno dello stesso livello di protezione: ove possibile dovranno essere anonimizzati e, se trattati senza consenso o quando non più necessari allo scopo per cui sono stati raccolti, cancellati.

Sarà richiesto il consenso degli utenti finali per la fornitura di servizi accessori (es. antivirus o ricerca di parole testuali nelle mail) e per il conseguimento di specifiche finalità ulteriori rispetto alla fornitura del servizio, che non possono essere ottenute utilizzando dati anonimi. Molto ampia, inoltre, la protezione del dispositivo utilizzato: si prevede che ogni interferenza con i terminali richieda il consenso dell’utente.

IOT

Viene per la prima volta menzionata la specificità dell’internet delle cose al fine di estendere il principio di confidenzialità delle comunicazioni anche ai trattamenti machine-to-machine.

Cookies

L’utente potrà compiere una scelta unica, accettando o rifiutando in blocco l’installazione dei cookie tramite un settaggio preliminare del browser. Il consenso non sarà invece necessario per l’installazione dei cookie cd. analytics, quelli utilizzati ad esempio per contare gli utenti che visitano uno specifico sito web o per tener traccia degli acquisti nel proprio carrello elettronico.

Telemarketing

La proposta prevede che per l’effettuazione di chiamate a carattere promozionale gli operatori utilizzino linee telefoniche contraddistinte da un prefisso identificativo unico che dovrà  obbligatoriamente essere mostrato in chiaro.

Informativa e acquisizione del consenso

Dovranno essere maggiormente user friendly anche mediante  l’impiego di icone stardardizzate.

Privacy e app: le Authority europee intervengono

impatto-ambientale-di-smartphone-e-tabletIl consenso libero ed informato degli utenti finali è essenziale per garantire il rispetto della legislazione europea sulla protezione dei dati.

Le Autorità europee per la protezione dei dati, riunite nel Gruppo Articolo 29, hanno adottato un parere che esamina i rischi fondamentali per la protezione dei dati derivanti dalle applicazioni per terminali mobili. Nel parere sono indicati gli obblighi specifici che, in base alla legislazione Ue sulla privacy, sviluppatori, ma anche distributori e produttori di sistemi operativi e apparecchi di telefonia mobile, sono tenuti a rispettare. Particolare attenzione viene posta nel parere alle applicazioni rivolte ai minori.

Chi possiede uno smartphone ha normalmente attive in media circa 40 applicazioni. Queste applicazioni sono in grado di raccogliere grandi quantità di dati personali: ad esempio, accedendo alle raccolte di foto oppure utilizzando dati di localizzazione

MobileApplicationsApps carousel-304I rischi per la privacy delle applicazioni per smartphone

Gli smartphone e i tablet contengono grandi quantità di dati molto personali che riguardano direttamente o indirettamente gli utenti: indirizzi, dati sulla localizzazione geografica, informazioni bancarie, foto, video. Smartphone e tablet sono, inoltre, in grado di registrare o catturare in tempo reale varie tipologie di informazioni attraverso molteplici sensori quali microfoni, bussole o altri dispositivi utilizzati per tracciare gli spostamenti dell’utente. Anche se l’obiettivo degli sviluppatori è rendere disponibili servizi nuovi e innovativi, le app possono comportare rischi significativi per la privacy e la reputazione degli utenti.

La legislazione sulla privacy Ue prevede che ogni persona ha il diritto di decidere sui propri dati personali. Le applicazioni, dunque,  per trattare i dati degli utenti devono:

  • prima fornire informative adeguate, in modo da
  • ottenere un consenso che sia veramente libero e informato.

Un altro rischio per la protezione dei dati deriva da misure di sicurezza insufficienti. Insufficienza che  può comportare trattamenti non autorizzati di dati personali a causa della tendenza a raccogliere quantità sempre più consistenti di informazioni e della elasticità e genericità degli scopi per i quali queste vengono raccolte, ad esempio a fini di  “ricerche di mercato”. Tutto ciò aumenta la possibilità di violazioni dei dati.

2-22-2011appstoresObblighi e raccomandazioni

Il parere individua precise raccomandazioni e obblighi per ciascuno degli attori coinvolti, evidenziando che la protezione di dati personali degli utenti e la relativa sicurezza sono il risultato di azioni coordinate di sviluppatori, produttori dei sistemi operativi e distributori (“app stores”)  che devono durare nel tempo, e non la semplice applicazione di regole una tantum. In particolare, sono richiamati gli obblighi sull’informativa e sul consenso riguardo:

  • all’archiviazione di informazioni sui terminali degli utenti,
  • per l’utilizzo da parte delle app di dati di localizzazione o delle rubriche dei contatti.

best practiseBest practices

Si raccomandano inoltre alcune “buone pratiche” che devono intervenire sin dalle fasi iniziali di sviluppo delle app, quali:

  • l’impiego di identificativi non persistenti, in modo da ridurre al minimo il rischio di tracciamenti degli utenti per tempi indefiniti,
  • la definizione di precisi tempi di conservazione dei dati raccolti,
  • l’impiego di icone “user friendly” per segnalare che specifici trattamenti di dati sono in corso (ad es. dati di geolocalizzazione).

In caso di app rivolte specificamente ai minori, si ribadisce la necessità del consenso dei genitori.

Si sottolinea, infine, la necessità di una più efficace assistenza all’utente mediante la designazione di “punti di contatto” presso gli “stores” che consentano agli utenti di risolvere in modo rapido problemi legati al trattamento di dati personali da parte delle app installate.

 

Imprese e trasferimento dei dati extra Unione Europea

 

Binding Corporate Rules (BCR) for Processors: più facile il ricorso a società extra UE che operano in outsourcing

shutterstock_62096497I Garanti per la privacy dei Paesi UE riuniti nel Gruppo “Articolo 29” hanno approvato una apposita procedura che consentirà la circolazione di dati personali all’interno di gruppi societari multinazionali che offrono ad altre aziende, con sede nell’Unione europea, servizi di trattamento dati in outsourcing.

La procedura prevede l’approvazione da parte delle Autorità garanti nazionali delle cosiddette “Norme d’impresa vincolanti” (Binding Corporate Rules, BCR) per “responsabili del trattamento” (“BCR for Processors”) e potrà essere utilizzata a partire da quest’anno.

 

BCR: cosa sono?

iStock_gears_people_cultureLe BCR sono regole di condotta relative al trattamento dei dati personali all’interno di un gruppo multinazionale che  consentono, una volta  approvate dalle Autorità nazionali, di trasferire dati personali fra le società del gruppo con sede in UE e quelle situate in Paesi terzi, nel rispetto delle garanzie fissate in base alla direttiva 95/46.

In questo caso la nuova procedura permetterà di  approvare BCR messe a punto da un’impresa multinazionale che sia nominata responsabile del trattamento per conto di titolari (clienti) stabiliti in un Paese dell’UE, sulla base di uno specifico contratto di servizi (generalmente indicato come “Service Agreement”). Tali imprese potranno adesso, se lo desiderano, fare approvare le proprie “BCR for Processors”.

Sulla base delle nuove BCR, dunque, un’azienda ad esempio stabilita in Italia che intenda far trattare in outsourcing  dati personali da una multinazionale con sedi o filiali extra-UE potrà essere garantita dal fatto che la multinazionale ha elaborato un sistema di “BCR for Processors” approvato dall’UE.

Il meccanismo di approvazione delle “nuove” BCR non si differenzia da quello esistente da vari anni, i cui requisiti sono illustrati dettagliatamente anche sul sito del Garante BCR – Binding Corporate Rules.

Anche nel caso delle “BCR for Processors” si prevede l’intervento di un’Autorità di protezione dati che fungerà da “capofila” nell’UE per il processo di valutazione e approvazione, cui farà seguito un meccanismo di mutuo riconoscimento (al quale partecipano molte autorità europee di protezione dati, fra cui il Garante); in alcuni casi (come in Italia) è comunque necessaria anche una specifica richiesta di autorizzazione nazionale.

 

La Procedura di approvazione delle BCR for Processors

application iconI documenti elaborati dal Gruppo “Articolo 29” al fine di accedere alla procedura di approvazione (WP195 e relativo “Application Form”) sono disponibili sul sito del Gruppo