Partiti e movimenti politici più trasparenti sull’uso dei dati personali di iscritti, simpatizzanti, partecipanti alle “primarie”, semplici cittadini. Cittadini informati e messi in condizione di esercitare agevolmente i loro diritti.
Con un intervento a carattere generale il Garante per la privacy ha fissato un quadro organico di regole per la tutela della riservatezza in un ambito delicato e cruciale come quello dei partiti politici.
Queste, in sintesi, le regole alle quale le formazioni politiche dovranno attenersi nello svolgimento della loro normale attività e non solo in occasione degli appuntamenti elettorali.
Uso dei dati di aderenti e cittadini che hanno contatti regolari con i partiti
Partiti, movimenti, comitati per le “primarie” possono utilizzare senza consenso i dati di aderenti o di cittadini con cui intrattengono contatti regolari, purché gli scopi che intendono raggiungere siano individuati nello statuto o nell’atto costitutivo.
Serve invece il consenso scritto per comunicare i dati all’esterno (ad. es., ad altri partiti appartenenti alla stessa coalizione) o per diffonderli. La stessa regola vale per i comitati di promotori o sostenitori che devono avere il consenso degli aderenti per comunicare i dati a terzi.
Uso dei dati di simpatizzanti e partecipanti a singole iniziative
I dati personali raccolti in occasione di petizioni, proposte di legge, richieste di referendum possono essere utilizzati ed eventualmente comunicati e diffusi solo con il consenso scritto dei cittadini e a condizione che abbiano ricevuto una informativa dettagliata. Stessa regola vale per la comunicazione a terzi e la diffusione dei dati di coloro che erogano finanziamenti e contributi, salvo i casi previsti dalla legge (ad es. obbligo per i partiti di tramettere alla Presidenza della Camera dei deputati l’elenco dei propri sovventori).
Informativa chiara e puntuale: predisposto anche un modello dal Garante
L’informativa deve essere resa al momento dell’adesione al partito o al movimento politico o prima della raccolta dei dati in occasione di singole iniziative (petizioni, proposte di legge, referendum). Nell’informativa devono essere indicate le finalità della raccolta dei dati, l’ambito di circolazione all’interno del partito o del movimento e l’eventuale possibilità di comunicazione all’esterno. Per agevolare il compito il Garante ha predisposto e messo a disposizione il seguente modello di informativa agile e di immediata comprensione.
INFORMATIVA
(art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali)
“I dati da Lei conferiti (per es. all’atto dell’iscrizione al partito, della sottoscrizione di una petizione) saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, da (indicare il titolare e l’/gli eventuale/i co-titolare/i del trattamento) a fini di (indicare le specifiche finalità) e non saranno comunicati a terzi o resi a loro conoscibili (in alternativa, indicare sinteticamente i soggetti o le categorie di soggetti destinatari dei dati, nell‘eventuale veste di responsabili o di autonomi titolari), né diffusi (in alternativa, specificare l’ambito della diffusione).
Il conferimento dei Suoi dati è (specificare se obbligatorio o facoltativo) ed un Suo eventuale rifiuto potrebbe (specificare le conseguenze, es. compromettere l’espletamento di determinate attività).
Le ricordiamo che potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice (es. accedere in ogni momento ai Suoi dati, chiederne l’origine, l’aggiornamento, la rettificazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge) rivolgendosi a (indicare le coordinate del titolare o del responsabile, ove designato, per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’art. 7).
L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, è disponibile presso (indicare il sito web o le modalità per prenderne conoscenza)”.
Garanzie per i cittadini e misure di sicurezza
L’iscritto, l’aderente, il semplice cittadino, chi sovvenziona il partito o il movimento ha diritto di accedere ai propri dati personali, ad aggiornarli o rettificarli; può conoscere i soggetti cui possono essere comunicati, e opporsi, in ogni momento, alla ricezione di materiale elettorale.
Regole per la propaganda elettorale
Confermate in massima parte le regole già stabilite per precedenti consultazioni elettorali:
- utilizzabili liberamente le liste elettorali;
- serve il consenso per sms, e-mail, mms, telefonate preregistrate e fax;
- non possono essere mai utilizzati gli archivi dello stato civile, l’anagrafe dei residenti, le liste elettorali già utilizzate nei seggi o in cui vi siano dati annotati dagli scrutatori.
Nel caso in cui si avvalgano di società che forniscono liste di nominativi o servizi di propaganda elettorale, i partiti hanno l’obbligo di verificare il corretto trattamento dei dati.
In un’ottica di semplificazione e contemperamento degli interessi, l’Autorità ha esonerato in via definitiva partiti, movimenti, comitati e singoli candidati, che fanno propaganda elettorale utilizzando fonti pubbliche (ad es. le liste elettorali), dall’obbligo di rendere l’informativa dal sessantesimo giorno precedente la data delle consultazioni politiche, amministrative, referendarie o delle “primarie” al sessantesimo giorno successivo. Nel materiale inviato dovrà essere comunque indicato un recapito per l’esercizio dei diritti riconosciuti dal Codice privacy.
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